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Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è stato costituito ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 45/95 con decreto n. 157 del 23.05.1997 del Presidente della Regione Siciliana (GURS n. 49 del 06.09.97).
Con deliberazione commissariale n. 8909, la denominazione cambia e diventa: “Consorzio di Bonifica 2 Palermo”
Il territorio in cui opera è stato delimitato con decreto n. 26 datato 08.02.1996 del Presidente della Regione (GURS n. 19 del 20.04.1996).
Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è’ un ente di diritto pubblico ad indirizzo economico (ai sensi dell’art.5, 4° comma, legge regionale 25 maggio 1995 n. 45).
La sede è a Palermo, in via G.B. Lulli n. 42.
Tra i compiti assegnati dalla legge, ai sensi dell’art. 1 della LR 45/95, quello prevalente è il seguente:
Il Consorzio, nell’ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione e per la tutela dell’ambiente, “promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione, tutela delle acque e salvaguardia dell’ambiente”.
Per il perseguimento delle finalità il Consorzio provvede alla realizzazione ed alla gestione degli interventi di bonifica e svolge le funzioni di programmazione nonché i compiti previsti dall’art. 8 della L.R. 45/95 e, precisamente, sono di sua competenza:
- la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica ed irrigazione;
- la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto precedente;
- la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica;
- la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica;
- l’intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3;
- la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati dall’art. 10 della L.R. 45/95;
- la formulazione di proposte in vista dell’inserimento nei piani di bacino, concernenti l’imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
- l’elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
- la formulazione di proposte in vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;
- la partecipazione nell’esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
- le attività di progettazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 21 del 29.04.1985, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla L.R. 45/95 e successive integrazioni e modificazioni;
- la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell’autorità di bacino;
- eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l’Azienda delle foreste demaniali.
Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l’azione.
La L.R. 45/95 assegna ai consorzi la competenza sulla gestione di tutte le dighe e degli impianti per la distribuzione dell’acqua destinata all’irrigazione delle coltivazioni.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 maggio 1997 il territorio isolano è stato suddiviso in undici comprensori (in sostituzione dei 26 preesistenti) ai quali corrispondono undici enti con sede nei capoluoghi di provincia e nei comuni di Gela e Caltagirone.
Ad essi si fa riferimento nel delineare le principali linee di sviluppo dell’irrigazione in Sicilia in quanto la legge di riforma ha assegnato ai Consorzi un ruolo di assoluta preminenza nella gestione delle risorse idriche, visto che gli stessi hanno realizzato la maggior parte delle opere idrauliche di raccolta, adduzione e distribuzione dei sistemi irrigui collettivi.
Lo scopo principale di questi enti è quello di provvedere ad una distribuzione territoriale corrispondente ai specifici fabbisogni idrici destinati all’agricoltura.
La Sicilia, che si estende per circa 26 mila kmq, conta una superficie agricola valutabile attorno ai 16 mila kmq. Un rapporto tra area complessiva e terreno coltivato pari al 61% del territorio. Un’ottima percentuale se paragonata a quella nazionale che si attesta al 49%.
In una tale organizzazione va riconosciuto il ruolo centrale dei Consorzi di Bonifica (art. 2 L. 36/94) “per una razionale gestione delle risorse idriche disponibili in agricoltura, ivi comprese le acque reflue depurate per lo sviluppo delle produzioni agricole, per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio.
Tra i compiti assegnati dalla legge, ai sensi dell’art. 1 della LR 45/95, quello prevalente è il seguente:
Il Consorzio, nell’ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione e per la tutela dell’ambiente, “promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione, tutela delle acque e salvaguardia dell’ambiente”.
Per il perseguimento delle finalità il Consorzio provvede alla realizzazione ed alla gestione degli interventi di bonifica e svolge le funzioni di programmazione nonché i compiti previsti dall’art. 8 della L.R. 45/95 e, precisamente, sono di sua competenza:
1. la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica ed irrigazione;
2. la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto precedente;
3. la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica;
4. la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica;
5. l’intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3;
6. la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza sulla base dei criteri indicati dall’art. 10 della L.R. 45/95;
7. la formulazione di proposte in vista dell’inserimento nei piani di bacino, concernenti l’imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
8. l’elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
9. la formulazione di proposte in vista dell’adozione degli atti di pianificazione territoriale;
10. la partecipazione nell’esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
11. le attività di progettazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 21 del 29.04.1985, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla L.R. 45/95 e successive integrazioni e modificazioni;
12. la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell’autorità di bacino;
13. eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l’Azienda delle foreste demaniali.
Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l’azione.
* Ai consorzi spetta la progettazione e la esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio.
* I consorzi hanno competenza sulla manutenzione e sull’esercizio delle opere di competenza statale e sovraintendono alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque.
* I consorzi forniscono assistenza alla proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e procedono alle opere di miglioramento fondiario, sia volontarie che obbligatorie.
Nell’espletamento dei suoi compiti di vigilanza il Consorzio
* tiene informato l’Assessorato Agricoltura e Foreste dell’attuazione del piano generale di bonifica
* su richiesta dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste concorda con le persone soggette agli obblighi di bonifica le opere di competenza privata da eseguire e gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi
* esegue a spese dei proprietari le opere di loro spettanza, decorsi inutilmente i termini loro assegnati
* vigila sull’adempimento delle direttive del piano generale di bonifica
* interviene per la ricomposizione delle proprietà frammentate
* svolge funzioni di consorzio idraulico, nonché quelle di utilizzazione idrica
* funzioni di delegato tecnico per la trasformazione e la quotazione dei terreni
* realizza le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico/agraria del comprensorio.